							
{"id":1200,"date":"2014-02-17T08:33:59","date_gmt":"2014-02-17T07:33:59","guid":{"rendered":"http:\/\/www.iavvocato.eu\/?p=1200"},"modified":"2019-05-07T15:26:13","modified_gmt":"2019-05-07T14:26:13","slug":"processo-tributario-telematico-il-decreto-in-gazzetta-ufficiale","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.iavvocato.cloud\/?p=1200","title":{"rendered":"Processo Tributario Telematico: Il decreto in Gazzetta Ufficiale"},"content":{"rendered":"<p>Pubblicato in GUCE il 14 febbraio 2014 il Decreto sul Processo Tributario Telematico (PTT).<\/p>\n<p>Finalmente, aggiungerei.\u00a0<a title=\"Il testo del Decreto\" href=\"http:\/\/www.scribd.com\/doc\/207243858\/Decreto-23-Dicembre-2013-n-163-Processo-Tributario-Telematico\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Qui il testo ufficiale come pubblicato in Gazzetta Ufficiale.<\/a><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p><strong>Sono passati quasi tre anni<\/strong> da che il\u00a0<a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-07-06;98\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">DL n. 98 del 6 luglio 2011<\/a>\u00a0aveva previsto che: &#8220;<em>con <strong>regolamento<\/strong> ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 3, della\u00a0legge 23 agosto 1988, n. 400, <span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>emanato<\/strong> <strong>entro centocinquanta giorni<\/strong><\/span>\u00a0dalla data di entrata in vigore del presente decreto dal Ministro\u00a0dell&#8217;economia e delle finanze, sentiti il DIgitPA e il Garante per la\u00a0protezione dei dati personali, sono introdotte disposizioni per il\u00a0pi\u00f9 generale adeguamento del processo tributario alle tecnologie\u00a0dell&#8217;informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi\u00a0previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive\u00a0modificazioni&#8221;<\/em>\u00a0 (Art. 39, c. 8, lett d).<\/p>\n<p>Il DL 98 era lo stesso che\u00a0aveva introdotto\u00a0il \u00a0nuovo\u00a0comma 1-bis all&#8217;art. 16 del D.Lgs 546\/92 relativo alla comunicazione via PEC delle veline di cancelleria per dispositivi e avvisi d&#8217;udienza, strumento ottimamente recepito e perfettamente funzionante.<\/p>\n<p>Da allora tanto si \u00e8 parlato, persino organizzando\u00a0<a href=\"http:\/\/www.luiss.it\/evento\/2013\/06\/10\/il-processo-tributario-telematico-l-introduzione-delle-nuove-tecnologie-informatic\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">convegni in cui si annunciava il via alla sperimentazione a Roma nell&#8217;ottobre 2013<\/a>. Invece i mesi sono passati senza che si vedesse nulla di concreto.<\/p>\n<p>Finalmente il 23 Dicembre 2013 scorso \u00e8 stato approvato il decreto.<\/p>\n<p>Poi per\u00f2 si sono fatti passare quasi due mesi prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Perch\u00e9 affrettarsi, del resto. Non viviamo mica in un Paese nel quale i tempi della giustizia e i costi della stessa (per i contribuenti e per lo Stato) sono una delle cause del declino&#8230;<\/p>\n<p>A una prima superficiale lettura del decreto ci si fa quasi convincere sia la volta buona. Si parla finalmente di cose concrete, disciplinando il funzionamento del processo: procura alle liti (art. 4), notifiche e comunicazioni (art. 5), elezione di domicilio digitale e PEC (art. 6 e 7) e\u00a0modalit\u00e0 di costituzione in giudizio (art. 10), deposito degli atti a essa successivi e di atti e documenti non informatici (art. 12), giudizio d\u2019appello (art. 13), fascicolo informatico (art. 14), processo verbale dell\u2019udienza (art. 15), redazione e deposito dei provvedimenti (art 16), formula esecutiva (art. 17), trasmissione dei fascicoli (art. 18).<\/p>\n<p>A guardare con pi\u00f9 attenzione, per\u00f2, ci si rende conto che &#8211; dopo lunghissima gestazione &#8211; la montagna ha partorito un topolino.<\/p>\n<p>Gi\u00e0 con l&#8217;art. 3, par. 3, infatti, il decreto\u00a0calcia la palla in avanti:\u00a0&#8220;<em><strong>con uno o piu&#8217; decreti<\/strong> del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, sentiti l&#8217;Agenzia per l&#8217;Italia Digitale e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, il Garante per la protezione dei dati personali, <strong>sono individuate le regole tecnico-operative per le operazioni relative all&#8217;abilitazione al S.I.Gi.T., alla costituzione in giudizio mediante deposito, alla comunicazione e alla notificazione, alla consultazione e al rilascio di copie del fascicolo informatico, all&#8217;assegnazione dei ricorsi e all&#8217;accesso dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, nonche&#8217; alla redazione e deposito delle sentenze, dei decreti e delle ordinanze<\/strong>. Con i medesimi decreti sono stabilite le <strong>regole tecnico-operative finalizzate all&#8217;archiviazione e alla conservazione dei documenti informatici<\/strong>, in conformita&#8217; a quanto disposto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p>E l&#8217;art. 20 conclude in bellezza &#8220;<em>Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai ricorsi notificati a partire dal <strong>primo giorno del mese successivo al decorso del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del primo decreto di cui all&#8217;articolo 3, comma 3,<\/strong> e depositati presso le Commissioni tributarie individuate con il medesimo decreto<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p>Altro che sperimentazione a ottobre 2013, come era stato annunciato nell&#8217;estate 2013. La necessit\u00e0 di dover aspettare i decreti attuativi e il termine &#8220;fluttuante&#8221; di 90 giorni che decorre dall&#8217;adozione del primo di questi significa che passer\u00e0 almeno un anno (a essere ottimisti) prima che la prima Commissione Tributaria possa sperimentare il PTT .<\/p>\n<p>Tra l&#8217;altro, nel merito, anche con riferimento al PTT\u00a0non posso che confermare <a title=\"Il bizantinismo del processo civile telematico vs. la semplicit\u00e0 di e-curia alla Corte di Giustizia UE\" href=\"http:\/\/www.iavvocato.eu\/?p=1145\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">quanto ho gi\u00e0 scritto con riferimento al processo civile<\/a>:\u00a0si \u00e8 persa l\u2019occasione per un cambio epocale, strutturale del processo, e ci si \u00e8 incartati provando a dare un vestito digitale alle stesse operazioni che prima lo avevano cartaceo, rendendo il sistema inutilmente complesso e arzigogolato, e perdendo una occasione per sfruttare le potenzialit\u00e0 offerte dalla digitalizzazione per snellire la procedura.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.iavvocato.eu\/?p=1145\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Come ho gi\u00e0 scritto<\/a>, alla Corte UE ci sono voluti &#8211; per sperimentare e portare a regime il sistema\u00a0<strong><a href=\"https:\/\/curia.europa.eu\/e-Curia\/login.faces\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">e-curia<\/a><\/strong>\u00a0&#8211; meno di due terzi del tempo impiegato dalle autorit\u00e0 italiane solo per &#8220;studiare&#8221; il processo tributario telematico<strong>.<\/strong><\/p>\n<p>Ecuria \u00e8 un sistema semplice e snello (sia per le parti che per la corte), molto pi\u00f9 efficace di quello che ci apprestiamo a sperimentare nel processo tributario.\u00a0Tra l&#8217;altro nel caso del processo tributario (processo di impugnazione d&#8217;atti di autorit\u00e0 pubbliche) sfruttare l&#8217;esempio della Corte UE sarebbe semplicissimo.<\/p>\n<p>Basterebbe capire che il binomio notifica-deposito non \u00e8 il modo migliore di impostare un sistema processuale telematico, e che sarebbe molto pi\u00f9 efficiente ispirarsi al &#8220;rito&#8221; telematico elaborato dalla Corte UE: il ricorso viene &#8220;caricato&#8221; nel sistema, dopodich\u00e9 il sistema provvede esso stesso a notificare all&#8217;ente emittente che l&#8217;atto in questione \u00e8 stato impugnato, e che dal momento di ricezione di tale PEC l&#8217;ufficio avr\u00e0 7 giorni per entrare nel\u00a0<a href=\"https:\/\/sigit.finanze.it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">S.I.Gi.T.<\/a>\u00a0e scaricare il ricorso (in quel caso il momento da cui decorrono i termini per le controdeduzioni \u00e8 quello in cui il ricorso viene scaricato dall&#8217;ufficio) altrimenti si da per notificato decorsi i 7 giorni dalla ricezione della PEC (e da quel momento decorrono i termini).<\/p>\n<p>Se vi sembra azzardato, sappiate che il processo telematico ecuria della Corte UE funziona in questo modo (benissimo), e per di pi\u00f9 senza neppure la posta certificata, ma la email ordinaria.<\/p>\n<p>Invece ci tocca ragionare di come meglio adempiere all&#8217;obbligo di &#8220;depositare&#8221; nel <a href=\"https:\/\/sigit.finanze.it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">S.I.Gi.T.<\/a>\u00a0le ricevute delle notifiche PEC dei ricorsi\u00a0\u00a0prevista dall&#8217;art. 9, c. 2.\u00a0(peraltro molti di noi hanno gi\u00e0 sperimentato come le caselle PEC degli enti siano spesso &#8220;inagibili&#8221; in quanto &#8220;piene&#8221;, e dunque non restituiscano la ricevuta di &#8220;consegna&#8221; della PEC, evento che pone delicati problemi giuridici, perch\u00e9 se la scissione del termine di notifica dovrebbe comunque tutelare il notificante, non \u00e8 detto che il &#8220;malfunzionamento&#8221; del sistema PEC \u00a0&#8220;punisca&#8221; l&#8217;ufficio, dato che l&#8217;omessa manutenzione delle caselle PEC non \u00e8 sanzionata processualmente).<\/p>\n<p>Anche stavolta, insomma, posso riciclare la foto dell&#8217;articolo sul processo civile telematico: il futuro, ancora una volta, \u00e8 rinviato alla prossima uscita.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Pubblicato in GUCE il 14 febbraio 2014 il Decreto sul Processo Tributario Telematico.<br \/>\nSorvolando sul fatto che per l&#8217;adozione dei decreti attuativi passer\u00e0 se tutto va bene un anno prima di poter vedere la sperimentazione, purtroppo non posso che confermare quanto ho gi\u00e0 scritto con riferimento a quello civile: si \u00e8 persa l\u2019occasione per un cambio epocale, strutturale del processo, e ci si \u00e8 incartati provando a dare un vestito digitale alle stesse operazioni che prima lo avevano cartaceo, rendendo il sistema inutilmente complesso e arzigogolato, e perdendo una occasione per sfruttare le potenzialit\u00e0 offerte dalla digitalizzazione per snellire la procedura.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":1098,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-1200","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-apple"],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/www.iavvocato.cloud\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1200","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/www.iavvocato.cloud\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/www.iavvocato.cloud\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.iavvocato.cloud\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.iavvocato.cloud\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1200"}],"version-history":[{"count":21,"href":"http:\/\/www.iavvocato.cloud\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1200\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1877,"href":"http:\/\/www.iavvocato.cloud\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1200\/revisions\/1877"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.iavvocato.cloud\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/1098"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/www.iavvocato.cloud\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1200"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.iavvocato.cloud\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1200"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.iavvocato.cloud\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1200"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}