							
{"id":1870,"date":"2019-05-24T19:00:44","date_gmt":"2019-05-24T18:00:44","guid":{"rendered":"http:\/\/www.iavvocato.cloud\/?p=1870"},"modified":"2019-11-03T22:31:28","modified_gmt":"2019-11-03T21:31:28","slug":"ptt-obbligatorio-dal-1-7-19","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.iavvocato.cloud\/?p=1870","title":{"rendered":"PTT obbligatorio dal 1.7.19"},"content":{"rendered":"<p>Nella fase di rodaggio, iniziata il 1 dicembre 2015, il Il Processo Tributario Telematico (PTT) \u00e8 stato introdotto in via sperimentale in due Regioni e poi via via esteso alle altre. Dal 15 luglio 2017 \u00e8 operativo in tutta Italia.<\/p>\n<p>Sinora il sistema ha sempre funzionato in via opzionale, come alternativa al canale cartaceo. Il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 ha introdotto l&#8217;obbligatoriet\u00e0 del canale telematico per l&#8217;introduzione dei giudizi tributari, eliminato alcuni aspetti problematici (ad esempio introducendo il potere di attestazione di conformit\u00e0 o chiarendo i dubbi sul doppio canale nelle due fasi di giudizio di merito) ma ne ha lasciato irrisolti degli altri.<\/p>\n<blockquote><p>Dal\u00a01 Luglio 2019 il PTT sar\u00e0 l&#8217;unico canale disponibile in Italia per introdurre un contenzioso avverso un atto impositivo.<\/p><\/blockquote>\n<p>A meno di due mesi da questo\u00a0<em>digital switch, <\/em>dopo aver testato il sistema presentando in via telematica alcuni ricorsi, posso dire che il sistema funziona discretamente (probabilmente meglio degli altri processi telematici, grazie al fatto che almeno per la fase di deposito non utilizza la PEC ma un sistema di upload), <strong>tuttavia restano aperte alcune questioni normative e tecnologiche<\/strong>, sollevate dagli operatori (e da me, in questo blog e ai convegni cui ho partecipato) sin dalla fase di lancio.<\/p>\n<p>In particolare restano irrisolti alcuni nodi, che vado ad elencare di seguito &#8211; dei quali era stata promessa non troppi mesi fa la risoluzione in tempo per il 1 luglio (<a href=\"http:\/\/quotidianodiritto.ilsole24ore.com\/art\/tributario\/2018-12-10\/stop-all-obbligo-firma-digitale-allegati-liti-online-182402.php?uuid=AEAueMxG&amp;refresh_ce=1\">cfr. intervista sul sole 24 ore del <strong>11 dicembre 2018<\/strong> del direttore della Giustizia Tributaria<\/a>):<\/p>\n<ul>\n<li>estensione del formato di firma dei file al pades (id est, quello che per essere letto non ha bisogno di un apposito programma come il cades, che produce i notori file .p7m);<\/li>\n<li>eliminare l&#8217;obbligo di firmare digitalmente i documenti diversi dagli atti introduttivi;<\/li>\n<li>l&#8217;attivazione del servizio di consultazione per la parte non ancora costituita;<\/li>\n<\/ul>\n<p>Dal 24 giugno 2019 \u00e8 stato invece eliminato il collo di bottiglia del pagamento del Contributo Unificato Tributario (CUT) che \u00a0\u00e8 ora possibile con PagoPa in tutte le commissioni tributarie in Italia.<\/p>\n<blockquote><p><strong>Di queste proposte ad oggi \u00e8 operativa solo la n. 3.<\/strong><\/p><\/blockquote>\n<p>Ho pensato di dividere questo post in due pezzi (tre se si conta la premessa qui sopra).<\/p>\n<p>Nel primo, subito di seguito prover\u00f2 a esporre alcune considerazioni sul sistema come attualmente costruito, focalizzandomi sull&#8217;importanza dei nodi ancora aperti (tra quelli promessi ma non risolti di cui sopra) e sul tema della prova della notifica (che mi sta molto a cuore, la cui risoluzione non sembra essere nella<em> to-do list<\/em> di breve periodo del MEF).<\/p>\n<p>Nel secondo, pi\u00f9 sotto provo a riproporre con qualche dettaglio in pi\u00f9 la mia idea di riforma un po&#8217; pi\u00f9 radicale e di medio\/lungo periodo (che magari potrebbe introdursi contemporaneamente a una riforma anche sostanziale della giustizia e del processo tributario) che sfrutti meglio dell&#8217;attuale sistema gli strumenti tecnologici a disposizione, ripensando parzialmente le fasi processuali.<\/p>\n<h1 style=\"text-align: center;\">*<\/h1>\n<h2>Spunti di riforma di breve periodo (<em>id est<\/em>: Piccoli aggiustamenti da fare in previsione del 1 luglio 2019)<\/h2>\n<h3 style=\"text-align: center;\">*<\/h3>\n<h3>Prova della notifica e la piena dignit\u00e0 al formato .eml<\/h3>\n<p>Il formato &#8220;.eml&#8221; (formato aperto nel quale sono archiviabili i file delle email, e dunque delle PEC) non \u00e8 previsto dalle regole tecniche del PTT\u00a0tra quelli ammessi al deposito sul SIGIT.\u00a0Questo crea un problema potenziale di fondamentale importanza, che \u00e8 stato segnalato da me e da tanti altri commentatori in pi\u00f9 occasioni. L&#8217;assenza di tale formato dalle regole tecniche pone un problema di chiarezza processuale e semplificazione procedurale (la cui risoluzione \u00e8 essenziale per evitare il sorgere di potenziale contenzioso futuro):<\/p>\n<p>Per comprendere l&#8217;importanza di questo elemento, \u00e8 bene ricordare che \u00a0nel processo tributario cartaceo la prova della notifica \u00e8 di \u00a0fondamentale importanza, posto che &#8211; in assenza di costituzione della controparte &#8211; il mero omesso deposito della cartolina di ritorno della raccomandata produce come conseguenza l&#8217;inammissibilit\u00e0 del ricorso (<strong>NB: inammissibilit\u00e0!<\/strong>).<\/p>\n<p>La funzione della cartolina di ritorno nel processo telematico \u00e8 svolta dalla ricevuta di consegna della PEC, documento informatico il cui formato naturale \u00e8 il .eml; tale formato \u00e8 oggi &#8211;\u00a0a seguito delle accorate proteste giunte dagli operatori &#8211; &#8220;accettato&#8221; dal SIGIT, con indicazione di &#8220;errore non bloccante&#8221; e con specificazione che non ne viene garantita la conservazione a norma. Tuttavia tale &#8220;accettazione&#8221; avviene in via di mero fatto (con la mera indicazione del .eml tra la lista dei formati elencati nel sito web del SIGIT) senza una qualsiasi copertura normativa o regolamentare.<\/p>\n<p>Questa situazione \u00e8 inaccettabile, perch\u00e9 la piena dignit\u00e0\u00a0del deposito del file .eml delle ricevute di accettazione e di consegna della PEC, \u00e8 l&#8217;unico modo per garantire che, in caso di contestazioni sulla correttezza della notifica (magari avanzate in sede d&#8217;appello da una parte che &#8211; non costituitasi in primo grado &#8211; invoca l&#8217;inammissibilit\u00e0 del ricorso di primo grado), un perito nominato dalla Commissione Tributaria (esperto in digital forensics) possa affermare con certezza che la notifica \u00e8 stata posta in essere correttamente.<\/p>\n<p>La &#8220;stampa pdf\/a delle PEC \u00e8 assolutamente inidonea a tale scopo: pu\u00f2 essere contestata in quanto \u00e8 facilmente falsificabile.<\/p>\n<p>A fronte di questa situazione io ho adottato la prassi di depositare <span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>sia<\/strong><\/span> il pdf\/A (ovviamente firmato cades posto che \u00e8 ancora obbligatorio firmare tutto) delle ricevute PEC, <span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>sia<\/strong><\/span> i due file .eml delle ricevute di accettazione e consegna (anch&#8217;essi firmati digitalmente), che tuttavia mi vengono registrati con errore, che comporta lo spiacevolissimo messaggio che la pratica figura &#8220;<span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>depositata con anomalia<\/strong><\/span>&#8220;: espresione quest&#8217;ultima \u00a0che &#8211; sinceramente &#8211; fa accapponare la pelle avvocatesca.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: center;\">*<\/h3>\n<h3>Ammissibilit\u00e0 del formato di firma digitale pades<\/h3>\n<p>Questa promessa &#8211; a meno di due mesi dall&#8217;obbligatoriet\u00e0 &#8211; non \u00e8 ancora stata mantenuta ed Il formato cades &#8211; ovverosia CMS (Cryptographic Message Syntax) Advanced Electronic Signatures &#8211; \u00e8 l&#8217;unico ad oggi accettato dal PTT (probabilmente per una mera ragione di comodit\u00e0 della SOGEI che si \u00e8 limitata a &#8220;riusare&#8221; per il PTT gli strumenti in uso per la gestione documentale del portale dell&#8217;agenzia delle entrate che archivia solo file in formato .p7m).<\/p>\n<p>Vale la pena ricordare che il formato pades &#8211; ovverosia PDF (Portable Document Format) Advanced Electronic Signature &#8211; \u00e8, invece, l&#8217;unico accettato nel processo amministrativo telematico, e che nel processo civile telematico sono valide entrambe.<\/p>\n<p>Di recente \u00e8 dovuta intervenire\u00a0La Corte di Cassazione a Sezioni Unite civili, con Sentenza n. 10266 depositata in data 27 aprile 2018 per spiegare che &#8220;<em>Secondo il diritto dell&#8217;UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni &#8220;.p7m&#8221; e &#8220;.pdf&#8221;, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, <strong>anche<\/strong> nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p>In quella sede la Suprema Corte ha spiegato in modo chiarissimo che ai sensi del\u00a0Regolamento (UE) n. 910\/2014 le firme digitali di tipo CAdES oppure di tipo PAdES sono equivalenti e devono essere riconosciute e convalidate dai Paesi membri, senza eccezione alcuna.<\/p>\n<p>Le differenziazioni ancora in vigore in Italia tra i processi telematici (sopratutto PAT e PTT) sembrano dunque evidenziare profili di illegittimit\u00e0 per contrasto con la normativa UE ed esigerebbero una soluzione nel breve periodo per evitare potenziali procedimenti di infrazione e correlate sanzioni.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: center;\">*<\/h3>\n<h3>Eliminazione obbligo di firma degli allegati;<\/h3>\n<p>Anche in questo caso la promessa non \u00e8 stata ancora mantenuta.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Come mi \u00e8 gi\u00e0 capitato di evidenziare (<a href=\"https:\/\/www.techeconomy.it\/2016\/09\/06\/98129\/\">cfr. articolo su TechEconomy<\/a>) l\u2019obbligo di firmare digitalmente ogni allegato (singolarmente), ripreso e specificato nella circolare MEF 2\/DF del 11 Maggio 2016, costituisce una complicazione inutile, pericolosa e gravosa da gestire per i professionisti e per il sistema pubblico.<\/p>\n<p><strong>Inutile<\/strong>, in quanto introduce un onere non solo sconosciuto agli altri processi telematici, che non riproduce una corrispondente attivit\u00e0 del processo \u201ccartaceo\u201d(nel quale il difensore deve limitarsi sottoscrivere atto, attestazione di conformit\u00e0 della copia, e procura per autentica, non certo gli allegati), e che <span style=\"text-decoration: underline;\">non ha nessuna utilit\u00e0 ai fini della conservazione &#8220;a norma&#8221; dei documenti, in relazione alla quale da una corretta lettura della normativa di settore si comprende che la immodificabilit\u00e0 che deve essere garantita \u00e8 quella successiva al deposito (e dunque che deve garantire il sistema), non precedente al deposito<\/span>.<\/p>\n<p><strong>Pericolosa<\/strong>, perch\u00e9 con la firma il difensore in qualche modo si assume la paternit\u00e0 di documenti che, nella realt\u00e0 sono consegnati in copia dal cliente. Per questo nel processo \u201ccartaceo\u201d non sono firmati dal difensore, n\u00e9 ha senso immaginare che lo siano: come pu\u00f2 il difensore attestare l\u2019autenticit\u00e0 di un documento che riceve, di solito in copia, dal suo cliente?<\/p>\n<p><strong>Gravosa<\/strong> da gestire in quanto nel contenzioso tributario spesso i fascicoli sono composti da un copioso elenco di allegati, talvolta nel fascicolo si deve persino ricostruire la contabilit\u00e0 in modo analitico. Costringere i difensori a firmare digitalmente e singolarmente ognuno dei documenti allegati (gli strumenti di firma massiva comunque richiedono ripetute conferme) rischia di scoraggiare la diffusione dello strumento (per ora opzionale) e aggrava anche la posizione dell\u2019amministrazione della giustizia tributaria (perch\u00e9 un file firmato da archiviare nel fascicolo digitale di causa pesa, in MB, pi\u00f9 di uno non firmato). E\u2019 auspicabile che tale inutile onere venga espunto dalle regole tecniche per il processo tributario telematico.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: center;\">*<\/h3>\n<h3>Estensione PagoPa a tutte le Commissioni Tributarie<\/h3>\n<p>La promessa \u00e8 stata mantenuta last minute prima dell&#8217;obbligatoriet\u00e0: dal 24 giugno 2019 \u00e8 stata estesa a tutte le Comissioni tributarie d&#8217;Italia la possibilit\u00e0 di pagare il Contributo Unificato Tributario (CUT) con PagoPA, non pi\u00f9 dunque limitata soltanto per ai contenziosi incardinati davanti alla Commissioni Tributarie di Lazio e Toscana.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-thumbnail wp-image-1912\" src=\"http:\/\/www.iavvocato.cloud\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/D54NKF8XsAIy8CR-300x250.jpeg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"250\" \/>La mia esperienza con l&#8217;utilizzo dello strumento mi porta a suggerire che le fasi del funzionamento del sistema debbano essere chiarite meglio, e possibilmente anche in un atto di natura perlomeno regolamentare e non solo sul sito SIGIT. \u00a0Ad oggi infatti per pagare con PagoPA nella maschera di deposito si deve prima <span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>ignorare il tab relativo al contributo unificato<\/strong><\/span> (che prevede tra le opzioni solo F23, C\/C e Contrassegno) <span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>cliccando due volte salva, a vuoto<\/strong><\/span> (questo mi \u00e8 stato <span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>spiegato al telefono da un tecnico Sogei<\/strong><\/span>, perch\u00e9 dalle istruzioni non si comprende).<\/p>\n<p>Si potr\u00e0 pagare solo in seguito, dopo aver depositato, quando il sistema attribuisce il numero di ruolo e lo comunica con PEC.<\/p>\n<p>Sarebbe opportuna una disciplina almeno regolamentare di questa fase (nella prima fase il deposito \u00e8 astrattamente viziato dall&#8217;omesso pagamento, seppure in modo sanabile), ed una maggiore chiarezza nelle istruzioni.<\/p>\n<p>C&#8217;\u00e8 di pi\u00f9, dei metodi &#8220;tradizionali&#8221; di pagamento del CUT funzionano solo il classico &#8220;contrassegno&#8221; cartaceo (che va depositato prima in copia scansionata e firmata in .p7m e poi in originale in cartaceo) e il pagamento tramite F23.<\/p>\n<p>Il <strong>pagamento tramite bollettino postale, invece, non \u00e8 funzionante <\/strong>(o perlomeno io non sono riuscito a usarla): alle poste (ho fatto verificare dalla nostra segreteria e mi sono recato personalmente in due dei pi\u00f9 grandi uffici postali di Roma) non \u00e8 rinvenibile il modello di bollettino postale per pagare il CUT (quindi anche questa modalit\u00e0 \u00e8 di complicata applicazione, posto che nel <a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/wps\/wcm\/connect\/08577a00426a6ec89e819fc065cef0e8\/boll_cc.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=08577a00426a6ec89e819fc065cef0e8\">modello disponibile per il Contributo Unificato (civile)<\/a> sono contenuti dei campi specifici che rendono impossibile procedere online o con bollettini bianchi.<\/p>\n<h1 style=\"text-align: center;\">* * *<\/h1>\n<h2>Spunti di riforma &#8220;strutturale (di medio lungo periodo) della procedura per meglio sfruttare gli strumenti telematici<\/h2>\n<p>La mia proposta &#8220;strutturale&#8221; da sempre ruota attorno a una nozione base: il sistema attuale \u201cnotifica\/deposito\u201d di introduzione del processo tributario, unitamente alla riproduzione pedissequa degli schemi dello stesso sullo strumento telematico, crea una situazione che si pone in potenziale contrasto con i principi di semplificazione dell\u2019azione amministrativa, attenzione al bilancio pubblico, certezza del diritto, economia processuale, diritto di difesa.<\/p>\n<p>Il processo tributario telematico, infatti, pur migliore per alcuni aspetti di quelli civile e amministrativo, sconta comunque il difetto fondante di essere stato concepito per riprodurre in digitale gli adempimenti prima previsti su carta, in questo modo creando problemi giuridici (e relativo contenzioso) in precedenza assenti: validit\u00e0 delle firme, asseverazione di copie o originali estratti (si pensi ai documenti da depositare nel ricorso per cassazione cartaceo a fronte di un processo di merito tutto digitale), forma dei file, prova della notifica via PEC, etc.<\/p>\n<p>Si ritiene dunque utile proporre il superamento dell\u2019attuale schema per passare ad un sistema che \u2013 <strong>sulla falsariga di quanto<\/strong> <strong>in passato previsto dal D.P.R. n. 636\/72 per la Commissione Tributaria Centrale<\/strong> \u2013 si fondi sul deposito del ricorso presso il Tribunale tributario (o presso il sistema telematico della giustizia tributaria, oggi SIGIT), cui faccia seguito una notifica ad opera della cancelleria\u00a0via PEC all\u2019ente impositore dell\u2019avvenuta notifica.<\/p>\n<p>Non si tratterebbe, ovviamente, di attribuire un nuovo onere alla cancelleria, posto che il SIGIT invierebbe le notifiche in automatico alla PEC indicata dal ricorrente nella nota di iscrizione a ruolo telematica (nello stesso modo in cui oggi il sistema manda le 2 PEC 1) al momento del deposito, e 2) dopo i controlli automatici per l&#8217;attribuzione del ruolo e link per pagamento PagoPA.<\/p>\n<p>Lo stesso potrebbe fare l&#8217;ufficio quando deposita i suoi atti che oggi devono essere notificati (PS:\u00a0nel futuro prossimo vedrei bene per gestire le notifiche ai privati e difensori l&#8217;<a href=\"https:\/\/io.italia.it\">app IO<\/a>, creata dal team digitale e in via di sperimentazione).<\/p>\n<p>Ci\u00f2 al fine:<\/p>\n<ul>\n<li>di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti ed eliminare una parte di contenzioso relativo a violazioni formali;<\/li>\n<li>di sfruttare gli strumenti telematici oggi disponibili in modo maggiormente conforme ai principi costituzionali in materia processuale e sostanziale.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Nel caso di deposito cartaceo (che se il sistema funzionasse davvero in modo semplice potrebbe restare come opzionale, posto che tutti sceglierebbero un digitale ben fatto), dovrebbe essere onere della cancelleria scannerizzare il documento, attestare la conformit\u00e0 all\u2019originale della copia digitale archiviata e aprire con la stessa il fascicolo digitale della causa (sarebbe opportuno prevedere un opportuno incremento percentuale del contributo unificato per chi sceglie la via cartacea).<\/p>\n<p>I documenti inviati dovrebbero essere copie conformi, contenenti un \u201c<em>web-address<\/em>\u201d o un \u201c<em>quad code<\/em>\u201d, che rimanda agli originali (o copia conforme nel caso di ricorso cartaceo) scaricabili dal SIGIT (questo sistema \u00e8 gi\u00e0 oggi usato, tra gli altri, per i certificati anagrafici dal comune di Roma e per le certificazioni di presentazione delle dichiarazioni di successione inviate telematicamente, etc). Di tale notifica a controparte dovrebbe essere reso edotto il ricorrente, il quale avrebbe a quel punto 30 giorni per depositare l\u2019atto impugnato, eventuali allegati e iscrivere a ruolo la causa.<\/p>\n<p>Si propone altres\u00ec di superare i sistemi attuali di firma digitale per sposare in pieno lo SPID (Sistema Pubblico di Identit\u00e0 Digitale) e gli altri sistemi di identit\u00e0 digitale conformi al Regolamento eIDAS, consentendo l\u2019upload sul SIGIT di semplici PDF 1\/a o 1\/b non firmati digitalmente n\u00e9 graficamente, ai quali venga apposto un sigillo digitale dal SIGIT stesso nel momento in cui il ricorrente \u2013 identificato con SPID sulla piattaforma \u2013 \u201cclicchi\u201d sul pulsante \u201cdeposita\u201d. Tale soluzione, gi\u00e0 formalmente prevista in via legislativa dall\u2019art. 20, c. 1-bis del CAD, sar\u00e0 adottabile \u2013 previa modifica delle disposizioni speciali in materia di processo tributario telematico &#8211; a seguito della pubblicazione delle Linee Guida AgID<\/p>\n<blockquote><p>Peraltro l&#8217;implementazione di questo sistema dovrebbe essere piuttosto semplice per la SOGEI, posto che la stessa \u00e8 gi\u00e0 utilizzata\u00a0con il sistema del &#8220;GLIFO&#8221; per gli atti impositivi emanati \u00a0dall\u2019A.d.E.: si veda questo <a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/web\/guest\/servizi\/servizitrasversali\/verifica\/verifica-documenti-glifo-da-agenzia\">link<\/a>).<\/p><\/blockquote>\n<p>Sarebbe altres\u00ec opportuno consentire la creazione di utenti \u201cassistenti\u201d, in modo da consentire alle segretarie il caricamento del fascicolo sul SIGIT e lasciando all\u2019avvocato il mero compito di controllo e \u201cINVIO\u201d (giuridicamente equivalente a quanto nell\u2019attuale sistema richiede firma, notifica, deposito e apposizione di data all\u2019atto).<\/p>\n<p>Lo stesso metodo \u00ab \u00a01) deposito\/upload su SIGIT, 2) notifica a controparte ad opera del SIGIT \u00bb dovrebbe valere per qualsiasi atto processuale. Questo sistema consentirebbe di eliminare tutto il contenzioso \u201cda processo telematico\u201d che gi\u00e0 inizia ad affollare le Commissioni Tributarie (e che nell\u2019ambito civilistico ha gi\u00e0 raggiunto livelli di allarme, eliminando tutte le formalit\u00e0 relative ai formati di firma digitale, alle caselle di PEC piene, eccetera).<\/p>\n<blockquote><p>Sempre in ottica di semplificazione, dovrebbe essere specificato normativamente che la procura fornita attraverso sistemi di identit\u00e0 digitale conformi a EIDAS non richiedono una ulteriore firma di autentica del difensore (ci\u00f2 in quanto non solo la firma digitale del contribuente \u00e8 gi\u00e0 \u201cautenticata\u201d dal soggetto certificatore che fornisce il certificato di identit\u00e0 digitale, ma il difensore nel sistema qui suggerito comunque firmerebbe digitalmente &#8211; attraverso SPID &#8211; tutti i documenti depositati, inclusa la procura).<\/p><\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Processo Tributario Telematico sar\u00e0 obbligatorio dal 1 Luglio 2019. 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