							
{"id":987,"date":"2013-05-27T10:54:59","date_gmt":"2013-05-27T09:54:59","guid":{"rendered":"http:\/\/www.iavvocato.eu\/?p=987"},"modified":"2019-05-08T13:06:05","modified_gmt":"2019-05-08T12:06:05","slug":"notificazioni-processuali-via-pec-nuove-regole-e-processo-tributario","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.iavvocato.cloud\/?p=987","title":{"rendered":"Notificazioni processuali via PEC: nuove regole e processo tributario."},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Dal 24 maggio 2013 sono in vigore le nuove\u00a0norme, legislative e tecniche, sulla notifica telematica degli atti processuali. Diventa dunque pienamente operativo (o quasi) il <strong>comma 3-bis<\/strong> della \u00a0<strong>legge 21 gennaio 1994 n. 53<\/strong>.<\/p>\n<p>Io in questo post dar\u00f2 per scontata la conoscenza delle norme e dei fondamenti e dei presupposti applicativi della disciplina, per i quali vi rinvio ai completi ed esaustivi articoli dei colleghi Elio Guarnaccia per LeggiOggi (qui il\u00a0<a title=\"Notificazioni processuali via PEC: ecco le nuove regole!\" href=\"http:\/\/www.leggioggi.it\/2013\/05\/24\/notifiche-processuali-via-pec-da-oggi-le-nuove-regole\/\">link<\/a>) e Giorgio Rognetta su Altalex (qui il <a href=\"http:\/\/www.altalex.com\/index.php?idnot=63050\">link<\/a>), i quali sembrano stavolta ottimisti sulla operativit\u00e0 della disciplina.<\/p>\n<p>Mi limiter\u00f2 qui a una breve riflessione sulla applicabilit\u00e0 di queste nuove regole alla giurisdizione con la quale pi\u00f9 di frequente mi confronto, quella tributaria, dato che il tema non \u00e8 stato trattato dai colleghi.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">* * *<\/p>\n<p>Parto &#8220;dall&#8217;alto&#8221;, il <strong>contenzioso in cassazione<\/strong>: il rito \u00e8 quello del contenzioso civile, gi\u00e0 oggi in studio notifichiamo tutti i ricorsi per cassazione direttamente via posta,\u00a0ex art. 3,\u00a0legge 21 gennaio 1994 n. 53.\u00a0Di conseguenza sembrerebbe che la notifica via PEC sia utilizzabile da subito nel contenzioso tributario, o perlomeno sia utilizzabile al pari di quello civile.<\/p>\n<p>&#8220;Scendendo&#8221; al\u00a0<strong>processo tributario di merito, <\/strong>l&#8217;art. 39, c. 8,\u00a0<a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-07-06;98!vig=\">Decreto Legge n.98 del 6 luglio 2011<\/a>\u00a0ha previsto che le regole tecniche per l&#8217;adozione delle tecnologie dell&#8217;informazione nel processo tributario dovranno avvenire con Decreto del Ministero dell&#8217;Economia e Finanze. Sinora, per\u00f2, \u00e8 stato \u00a0disciplinato con\u00a0<a href=\"http:\/\/www.giustizia-tributaria.it\/documenti\/rassegna_stampa\/Decreto_26_aprile_2012.pdf\">Decreto<\/a>\u00a0soltanto l&#8217;invio via pec delle comunicazioni di cancelleria.<\/p>\n<p>Tuttavia le notifiche nel processo tributario sono disciplinate dagli art. 16 e 17 del DLgs n. 546 del 31 Dicembre 1992 in un modo che lascia aperta la possibilit\u00e0 che le recenti novit\u00e0 riguardanti il processo civile possano trovare applicazione. Infatti, l&#8217;art. 16, al comma 2, disciplina la materia attraverso un rinvio alle regole del c.p.c., affermando che &#8220;<em>le notificazioni sono fatte secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile<\/em>&#8220;. Di seguito, al comma 3, prevede due metodi aggiuntivi e semplificati, peculiari al processo tributario, ovvero da un lato la possibilit\u00e0 di notificare l&#8217;atto a mano presso l&#8217;ufficio del Ministero mediante consegna all&#8217;impiegato che rilascia ricevuta sulla copia, e dall&#8217;altro lato la possibilit\u00e0 di notificare tramite plico raccomandato<\/p>\n<p>Nella pratica, noi in studio notifichiamo (praticamente sempre) gli atti di merito ai sensi del comma 3 dell&#8217;art. 16 \u00a0DLgs n. 546\/1992,\u00a0in quanto il procedimento via plico raccomandato \u00e8 nettamente pi\u00f9 comodo e snello rispetto alle notifiche degli avvocati ex\u00a0<strong>legge 21 gennaio 1994 n. 53.\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>Il procedimento semplificato, tuttavia, \u00e8 residuale ed aggiuntivo rispetto alle notifiche via ufficiale giudiziario o ex legge <strong>\u00a0n. 53\/1994<\/strong>. Dunque le nuove norme relative al processo civile, spiegate dettagliatamente negli articoli sopra citati cui vi rinvio nuovamente (<a href=\"http:\/\/www.leggioggi.it\/2013\/05\/24\/notifiche-processuali-via-pec-da-oggi-le-nuove-regole\/\">qui<\/a>\u00a0e <a href=\"http:\/\/www.altalex.com\/index.php?idnot=63050\">qui<\/a>), sembrerebbero essere utilizzabili da subito \u00a0per la notifica dei ricorsi tributari (ovviamente solo\u00a0DAGLI AVVOCATI, non certo dai commercialisti e altre categorie legittimate al patrocinio davanti alle commissioni tributarie).<\/p>\n<p>L&#8217;art. 3-bis citato stabilisce per\u00f2 che le\u00a0<strong>notifiche &#8220;<em>telematiche<\/em>&#8221; si possono eseguire soltanto verso indirizzi PEC risultanti da &#8220;pubblici elenchi&#8221;<\/strong>, i quali dovrebbero essere quelli delineati dall&#8217;\u2019art. 16 ter del D.L. 179\/2012, tra i quali\u00a0il\u00a0<a href=\"http:\/\/pst.giustizia.it\/PST\/it\/pst_1.wp\">Registro Generale degli Indirizzi Elettronici<\/a>\u00a0(il c.d. REGINDE). Sul REGINDE per\u00f2 non trovo le PEC degli uffici provinciali, regionali e centrali dell&#8217;agenzia delle entrate, che invece sono pubblicate nel\u00a0<a title=\"Agenzia delle Entrate - PEC\" href=\"http:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/wps\/content\/Nsilib\/Nsi\/Contatta\/Posta+elettronica+certificata\/\">sito ufficiale\u00a0dell&#8217;agenzia<\/a>, cos\u00ec come quelle dell&#8217;avvocatura di Stato sono reperibili sia sul\u00a0<a title=\"Avvocatura di Stato\" href=\"http:\/\/www.avvocaturastato.it\/pec\">sito dell&#8217;avvocatura<\/a>\u00a0stessa. Sopratutto entrambe sono reperibili sul sito dell&#8217;<a title=\"Indice delle PA\" href=\"http:\/\/www.indicepa.gov.it\/\">Indice delle Pubbliche Amministrazioni<\/a>, tenuto dall&#8217;Agenzia per l&#8217;Italia Digitale\u00a0ai sensi dell&#8217;art. 57bis del D.Lgs n. 82 del 7.3.2005.<\/p>\n<p>Il collega Rognetta, nell&#8217;<a href=\"http:\/\/www.altalex.com\/index.php?idnot=63050\">articolo prima citato<\/a>, \u00a0solleva qualche dubbio riguardo l&#8217;effettiva operativit\u00e0 &#8211; sino al\u00a015 dicembre 2013\u00a0&#8211; della qualifica di &#8220;pubblici elenchi&#8221; e dunque sulla legittimit\u00e0 delle notifiche telematiche alle PEC in essi rinvenibili sino a tale data.<\/p>\n<p>Io, perlomeno per quanto concerne gli indirizzi rinvenibili sul REGINDE, sarei per una immediata operativit\u00e0 delle nuove regole. Anche per quanto concerne gli indirizzi rinvenibili nell&#8217;<a title=\"Indice delle PA\" href=\"http:\/\/www.indicepa.gov.it\/\">Indice delle Pubbliche Amministrazioni<\/a>\u00a0mi viene difficile immaginare che un interprete accorto possa negarne la piena operativit\u00e0 quale pubblico elenco.\u00a0Certo non rischierei con un grosso ricorso, ma la prossima cartella per multa presa da mia moglie che mi arriva (temo a breve, anche se la rinuncia a Equitalia fatta da Alemanno potrebbe avere positivi risvolti) la impugner\u00f2 con ricorso notificato via PEC davanti alla CTP e vediamo un po&#8217; come andr\u00e0 la causa pilota.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">* * *<\/p>\n<p>PS: A Ottobre 2013 &#8211; stando alle <a href=\"http:\/\/www.leggioggi.it\/2013\/03\/06\/diritto-tributario-da-ottobre-2013-il-via-al-processo-fiscale-on-line\/\">informazioni che si leggono in rete<\/a>\u00a0e a quanto mi ha confermato mercoled\u00ec scorso un impiegato allo sportello della CTP di Roma &#8211;\u00a0\u00a0dovrebbe partire la sperimentazione del processo tributario telematico in Lazio e Umbria. A breve, dunque, avr\u00f2 probabilmente ben pi\u00f9 da scrivere sulla integrazione delle regole tecniche del processo tributario telematico con quelle per le notifiche telematiche degli avvocati.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; Dal 24 maggio 2013 sono in vigore le nuove\u00a0norme, legislative e tecniche, sulla notifica telematica degli atti processuali. Diventa dunque pienamente operativo (o quasi) il comma 3-bis della \u00a0legge 21 gennaio 1994 n. 53. 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