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Qualche giorno fa mi hanno rubato lo scooter. Subire un furto è sempre un evento traumatico, ma per fortua se sei assicurato il danno si dovrebbe ridurre alla differenza tra il valore del bene e la franchigia dell’assicurazione. 

Oltre al fastidio quotidiano negli spostamenti e al danno materiale, nel mio caso mi ha molto infastidito rendermi conto che lo Stato, lungi dall’essere “amico” del cittadino, anche in questi casi continua inutilmente ad aggravare la vita di chi si trova già in una situazione di disagio.

Innanzitutto, tra i documenti che mi chiede l’assicurazione per potermi risarcire ci sono:

  • denuncia di furto alla autorità di P.S. (gratis, 25 minuti circa tra attesa e denuncia, al commissariato di Via Toscana a Roma);
  • estratto cronologico di  proprietà con annotazione perdita di possesso (questo comporta in particolare lo svolgimento di due adempimenti al PRA: 1) l’annotazione, 2) la richiesta dell’estratto. Per le due pratiche: 135 €, 50 minuti tra fila e tempo disbrigo richiesta, Sportello ACI di Piazza Bologna a Roma);
  • procura notarile alla vendita data alla assicurazione (vi farò sapere tempo costo con successivo update);

Ora, a livello europeo esiste un principio di buona amministrazione sintetizzato dall’acronimo #TOOP: The Once Only Principle, il Principio dell’Unica Volta. Secondo questo principio un ramo della PA non può chiedere a un cittadino un documento o una informazione che è già in possesso di un altro ramo della PA. Tale principio, purtroppo non cogente, è attuato con diversa intensità dai diversi stati europei. Capofila e esempio fulgido di buona amministrazione è, come quasi per tutto, l’Estonia (per un breve ma interessantissimo racconto delle meraviglie della PA digitale di questo piccolo paese europeo, consiglio la visione di questo TED Talk).

L’Italia, dal canto suo, ha negli anni adottato alcuni strumenti normativi interessanti (Si pensi alla modifica introdotta dall’articolo 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha modificato il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 stabilendo che “Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445“), ma purtroppo di limitata portata quanto alla capacità di semplificare, specie in assenza di sanzioni serie per la violazione e senza la previsione di passaggi ulteriori obbligati per gli enti.

L’assenza di una chiara volontà e di obblighi cogenti fa si che nel nostro Paese residuino sacche inutili di burocrazia, come quelle che deve affrontare il cittadino che subisce il furto di un autoveicolo. Ad esempio, nella situazione in cui mi sono trovato io, lo Stato avrebbe potuto semplificarmi la vita in questo modo:

1) Se io denuncio il furto alla autorità di P.S., tale denuncia “include” la denuncia della perdita del possesso del bene rilasciata ad una emanazione autorevole dello Stato, che identifica con certezza sia il denunciante che il bene mobile registrato (annotando targa e numero di matricola). Non si capisce perchè la Polizia o i Carabinieri non possano comunicare al PRA in automatico la necessità di effettuare l’annotazione al certificato di proprietà (necessaria per bloccare la debenza del bollo). Quando si fa la denuncia di smarrimento della Patente avviene esattamente questo, la autorità di P.S. riceve la denuncia di smarrimento e la trasmette alla Motorizzazione e quest’ultima invia la nuova patente a casa. 

2) Se esiste il certificato di proprietà digitale che mi scarico quando voglio, perché non può esistere l’estratto cronologico digitale? O perlomeno (se proprio si deve continuare a chiedere balzelli inutili per mantenere in vita l’ACI) perchè non può esistere la richiesta digitale dell’estratto cronologico, fatta online, con pagamento PagoPA. 

3) Possibile che avendo io SpID e la firma digitale, non esista un altro modo con il quale io possa cedere all’assicurazione il diritto di vendere lo scooter nel suo interesse ma per mio conto, ove venisse ritrovato, mi dovete per forza costringere a pagare anche il Notaio.