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Quando venne istituita la Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria con decreto del Ministro della Giustizia e del Ministro dell’Economia e delle finanze scoprii di avere alcuni amici tra i membri.

Trovandomi nelle due settimane di passaggio tra la fine della mia attività forense e l’inizio della mia attività quale funzionario UE avevo un po’ di tempo libero per dedicare a questi amici un po’ di attenzioni non richieste. Decisi dunque di passare a salutarli, per poi provare a riempirli di fiumi di idee e documenti che avevo accumulato negli anni in cui mi ero occupato di riforma del processo tributario, e in particolare degli aspetti in cui il processo tributario poteva essere migliorato a livello tecnologico.

Provai anche a buttare giu una bozza di testo di un DDL Delega per il Governo, molto semplice, che consentisse di mettere a posto a livello concettuale le (invero poche) cose da aggiustare del Processo Tributario Telematico, mettendo allo stesso tempo i presupposti per farne un prototipo di “Piattaforma Unica per i Processi Telematici“.

I miei amici, molto intelligenti e preparati, hanno apprezzato l’aiuto dalla tribuna, ma purtroppo le componenti ortodosse e reticenti al cambiamento hanno avuto la meglio nell’affossare le istanze troppo innovative (chi ha seguito i lavori della Commissione avrà notato che la Commissione non è riuscita nemmeno a chiudersi con una mozione unica, avendo la componente di magistrati tributari boicottato l’ipotesi di riforma più radicale che prevedeva una professionalizzazione del giudice tributario).

Nei mesi successivi ho sinceramente trascurato la questione, preso dalle novità della mia nuova vita professionale e dal trasloco della famiglia in un altra nazione.

Oggi però ho scoperto che gli amici Giovanni Rocchi e Carla Secchieri saranno il 9 ottobre a Capri per una giornata di Studi dedicata alla Digitalizzazione della Giustizia e Ufficio del Processo.

Ho pensato allora di spolverare quella bozza di DDL Delega che avevo buttato giù è pubblicarlo qui, in modo che magari qualcuno possa farlo suo e portarlo all’attenzione del tavolo che si occupa di Processo Tributario (e chissà, magari anche dove si parla di Piattaforma Unica).

PS: Il testo è rilasciato in #copyleft estremo (no rights reserved): fatene quello che vi pare.

Se vi piacciono le idee che propone ispiratevi pure liberamente.

Fate girare le idee.

Non c’è bisogno che citiate la fonte: portatele pure avanti come vostre, purchè girino!

* * *  

PROPOSTA PER UN DDL DELEGA DI RIFORMA DEL PTT 

(Nell’ottica di farlo diventare un prototipo di come dovrebbe essere impostata la Piattaforma Unica dei Processi Telematici per uscire dal tunnel “cartamatico”, eliminare il “contenzioso da processi telematici”, migliorare la vita e la qualità del lavoro dei giudici e degli avvocati, ridurre i tempi ed i costi della giustizia)

La Bozza di DDL commentabile su Google Doc

Link al Google Doc Commentabile.

RELAZIONE

Il processo tributario telematico, la cui sperimentazione originaria risale addirittura al febbraio 2010, è obbligatorio in tutta Italia dal 1 luglio 2019. Si avvicinano dunque i due anni di vita di uno strumento che, seppur con alti è bassi, ha costituito un significativo passo in avanti nel senso della efficienza, sia per lo Stato che per i contribuenti e i loro difensori.

Questi primi due anni (ed in particolare l’ultimo periodo di Pandemia, con l’avvio del Processo Telematico in Cassazione), hanno però reso evidenti alcuni limiti dovuti ad un errore di approccio alla costruzione del sistema, rimasto troppo “cartamatico”, ovvero ancorato alla replicazione telematica delle fasi del processo cartaceo.

Il momento è propizio per un aggiornamento del sistema, che possa porre il processo tributario come chiaro capofila e migliore esponente di una innovazione efficace, che possa non solo migliorare l’esperienza utente per giudici, difensori e cittadini (e dunque consentire agli stessi di focalizzarsi sul contenuto sostanziale dei contenziosi e di dover dibattere di procedura telematica, creando contenzioso da processo telematico e allungando i tempi della giustizia), ma comportare un grande risparmio per lo Stato, in questo modo proponendo il processo trinitario telematico come modello per la futura piattaforma unica dei processi telematici.

Delega al Governo per l’adozione di misure migliorative in materia di Processo Tributario Telematico

 

1) Il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  uno  o  più  decreti legislativi per il riordino e l’aggiornamento delle norme in materia di Processo Tributario Telematico, secondo  i  seguenti principi e criteri direttivi: 

a) il processo tributario dovrà essere introdotto unicamente attraverso il deposito del ricorso nel SIGIT e dovrà essere il SIGIT ad occuparsi della notifica all’ente impositore (o, nel caso dell’appello erariale, della notifica al domicilio digitale del difensore del contribuente);

b) il ricorso ed i documenti allegati potranno essere caricati nel SIGIT anche se non firmati digitalmente. Ove il file identificato come ricorso al momento del deposito non fosse firmato, il SIGIT dovrà chiedere all’utente prima di consentire il deposito di “firmare” il documento utilizzando per la “firma” l’identificativo eIDAS[1] con cui l’utente è identificato alla piattaforma[2].

c) Il sistema dovrà essere neutrale quanto al formato dei file depositati sul SIGIT, provvedendo esso stesso alla creazione automatica di una copia autentica degli stessi documenti nei formati deputati alla conservazione digitale di lungo periodo;

d) dovrà essere creata ed adottata obbligatoriamente una “nomenclatura univoca” per il protocollo di tutti gli atti impugnabili davanti al giudice tributario, di qualsiasi ente[3], che consenta di risalire all’ente impositore in modo univoco;

e) si dovrà prevedere una generalizzata adozione del principio di matrice europea TOOP (The Once Only Principle) ponendolo alla base della interfaccia utente del SIGIT.[4];

f) dovrà essere previsto normativamente un collegamento funzionale e dinamico con le c.d. piattaforme abilitanti previste dalla evoluzione del piano triennale della amministrazione digitale (ANPR, SPID, CIE ID, PagoPA l’app italia.io, piattaforma unica notifiche, basi dati di interesse nazionale, etc.) e con tutti gli ulteriori strumenti approntati nel corso di piani della amministrazione digitale che possano rendere più semplice e intuitivo l’accesso e l’utilizzo della giustizia tributaria digitale per giudici, difensori e contribuenti;

g) si dovrà specificare espressamente che tutte le norme in contrasto con il testo della riforma dovranno considerarsi abrogate, ma che in nessun caso da tale abrogazione dovranno conseguire decadenze o preclusioni processuali di alcun tipo per le parti;

h) si dovrà prevedere che la presentazione della istanza ai sensi dell’articolo 369 c.p.c. comporti per il sistema l’obbligo di generare una chiave univoca di accesso al fascicolo dei procedimenti di merito, interrogabile automaticamente dalla consolle del processo telematico dei giudici di cassazione[5],

2) I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con il Ministro dell’economia e delle finanze, il ministro della giustizia, il ministro per l’innovazione. Gli  schemi  dei  decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l’espressione  del  parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e  per i  profili  finanziari,   che   si   pronunciano   nel  termine   di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale  i decreti legislativi possono essere comunque emanati.  Se  il  termine per l’espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza  del  termine  di  cui  al  comma   1   o   successivamente, quest’ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

3) Entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto  dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi  1 e 2, il Governo può adottare disposizioni integrative  e  correttive dei decreti medesimi.

4) Dall’attuazione della delega di cui  al  comma  1  possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica soltanto in quanto gli stessi siano destinati all’adeguamento del sistema del processo telematico ai principi direttivi della presente delega. Ove sul portale developers.italia.it siano disponibili piattaforme, software o API funzionali alla attuazione dei principi della presente delega gli stessi devono essere riusati. Una volta ultimato l’adeguamento del sistema, i costi di mantenimento dovranno essere non superiori a quelli necessari al mantenimento del sistema attuale

5) Il sistema dovrà essere modulare, espandibile, flessibile e costruito in modo da poter essere espanso in futuro per accogliere altri processi (Corte Conti, Sportivo, Cassazione, etc) sino a diventare la Piattaforma Unica per i Processi Telematici.

*

[1] Il Regolamento eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) – Regolamento UE n° 910/2014 sull’identità digitale – ha l’obiettivo di fornire una base normativa a livello comunitario per i servizi fiduciari e i mezzi di identificazione elettronica degli stati membri.  https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/discover-eidas

[2] Cfr. determinazione AGID n.157/2020 del 23 marzo 2020 – Emanazione delle Linee Guida per la sottoscrizione elettronica di documenti ai sensi dell’art. 20 del CAD;

[3] A titolo esemplificativo: ADERM1_20210614_1, ROMACAPITALE_20210614_1, o ancora INPS_20210614_1, potrebbero rappresentare il primo accertamento di oggi  rispettivamente dell’ADE Ufficio Provinciale di Roma 1, del comune di Roma e dell’INPS ).

[4] Questo significa che al contribuente, nel compilare la “nota di iscrizione a ruolo”, non dovrà essere richiesto l’inserimento di informazioni che sono reperibili autonomamente dal sistema una volta individuato l’atto impugnabile (ente impositore, suo domicilio digitale, commissione tributaria competente, etc). In futuro, quando tutti gli atti amministrativi saranno parte di  cataloghi di dati della PA e considerati basi dati di interesse nazionale (ad oggi le individua l’art. 60, comma 3-bis), i metadati collegati all’atto impugnato “individuato” consentiranno di compilare automaticamente anche dati quali il valore ai fini del contributo unificato (e quindi PagoPA proporrà direttamente la somma giusta da pagare).

[5] Questo in modo da consentire un ordinato e legittimo svolgimento del processo telematico tributario in Cassazione anche prima della realizzazione di una piattaforma unica dei processi telematici