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Dal 24 maggio 2013 sono in vigore le nuove norme, legislative e tecniche, sulla notifica telematica degli atti processuali. Diventa dunque pienamente operativo (o quasi) il comma 3-bis della  legge 21 gennaio 1994 n. 53.

Io in questo post darò per scontata la conoscenza delle norme e dei fondamenti e dei presupposti applicativi della disciplina, per i quali vi rinvio ai completi ed esaustivi articoli dei colleghi Elio Guarnaccia per LeggiOggi (qui il link) e Giorgio Rognetta su Altalex (qui il link), i quali sembrano stavolta ottimisti sulla operatività della disciplina.

Mi limiterò qui a una breve riflessione sulla applicabilità di queste nuove regole alla giurisdizione con la quale più di frequente mi confronto, quella tributaria, dato che il tema non è stato trattato dai colleghi.

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Parto “dall’alto”, il contenzioso in cassazione: il rito è quello del contenzioso civile, già oggi in studio notifichiamo tutti i ricorsi per cassazione direttamente via posta, ex art. 3, legge 21 gennaio 1994 n. 53. Di conseguenza sembrerebbe che la notifica via PEC sia utilizzabile da subito nel contenzioso tributario, o perlomeno sia utilizzabile al pari di quello civile.

“Scendendo” al processo tributario di merito, l’art. 39, c. 8, Decreto Legge n.98 del 6 luglio 2011 ha previsto che le regole tecniche per l’adozione delle tecnologie dell’informazione nel processo tributario dovranno avvenire con Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze. Sinora, però, è stato  disciplinato con Decreto soltanto l’invio via pec delle comunicazioni di cancelleria.

Tuttavia le notifiche nel processo tributario sono disciplinate dagli art. 16 e 17 del DLgs n. 546 del 31 Dicembre 1992 in un modo che lascia aperta la possibilità che le recenti novità riguardanti il processo civile possano trovare applicazione. Infatti, l’art. 16, al comma 2, disciplina la materia attraverso un rinvio alle regole del c.p.c., affermando che “le notificazioni sono fatte secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile“. Di seguito, al comma 3, prevede due metodi aggiuntivi e semplificati, peculiari al processo tributario, ovvero da un lato la possibilità di notificare l’atto a mano presso l’ufficio del Ministero mediante consegna all’impiegato che rilascia ricevuta sulla copia, e dall’altro lato la possibilità di notificare tramite plico raccomandato

Nella pratica, noi in studio notifichiamo (praticamente sempre) gli atti di merito ai sensi del comma 3 dell’art. 16  DLgs n. 546/1992, in quanto il procedimento via plico raccomandato è nettamente più comodo e snello rispetto alle notifiche degli avvocati ex legge 21 gennaio 1994 n. 53. 

Il procedimento semplificato, tuttavia, è residuale ed aggiuntivo rispetto alle notifiche via ufficiale giudiziario o ex legge  n. 53/1994. Dunque le nuove norme relative al processo civile, spiegate dettagliatamente negli articoli sopra citati cui vi rinvio nuovamente (qui e qui), sembrerebbero essere utilizzabili da subito  per la notifica dei ricorsi tributari (ovviamente solo DAGLI AVVOCATI, non certo dai commercialisti e altre categorie legittimate al patrocinio davanti alle commissioni tributarie).

L’art. 3-bis citato stabilisce però che le notifiche “telematiche” si possono eseguire soltanto verso indirizzi PEC risultanti da “pubblici elenchi”, i quali dovrebbero essere quelli delineati dall’’art. 16 ter del D.L. 179/2012, tra i quali il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (il c.d. REGINDE). Sul REGINDE però non trovo le PEC degli uffici provinciali, regionali e centrali dell’agenzia delle entrate, che invece sono pubblicate nel sito ufficiale dell’agenzia, così come quelle dell’avvocatura di Stato sono reperibili sia sul sito dell’avvocatura stessa. Sopratutto entrambe sono reperibili sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni, tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale ai sensi dell’art. 57bis del D.Lgs n. 82 del 7.3.2005.

Il collega Rognetta, nell’articolo prima citato,  solleva qualche dubbio riguardo l’effettiva operatività – sino al 15 dicembre 2013 – della qualifica di “pubblici elenchi” e dunque sulla legittimità delle notifiche telematiche alle PEC in essi rinvenibili sino a tale data.

Io, perlomeno per quanto concerne gli indirizzi rinvenibili sul REGINDE, sarei per una immediata operatività delle nuove regole. Anche per quanto concerne gli indirizzi rinvenibili nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni mi viene difficile immaginare che un interprete accorto possa negarne la piena operatività quale pubblico elenco. Certo non rischierei con un grosso ricorso, ma la prossima cartella per multa presa da mia moglie che mi arriva (temo a breve, anche se la rinuncia a Equitalia fatta da Alemanno potrebbe avere positivi risvolti) la impugnerò con ricorso notificato via PEC davanti alla CTP e vediamo un po’ come andrà la causa pilota.

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PS: A Ottobre 2013 – stando alle informazioni che si leggono in rete e a quanto mi ha confermato mercoledì scorso un impiegato allo sportello della CTP di Roma –  dovrebbe partire la sperimentazione del processo tributario telematico in Lazio e Umbria. A breve, dunque, avrò probabilmente ben più da scrivere sulla integrazione delle regole tecniche del processo tributario telematico con quelle per le notifiche telematiche degli avvocati.