La scorsa primavera un mio sfogo su facebook (link) contro l'assurdità dello stato della giustizia digitale in Italia ha evidentemente dato voce alla frustrazione di moltissimi colleghi, tanto che si è quasi spontaneamente evoluto in una pagina collettiva (link) nata con lo scopo di sensibilizzare gli utenti del sistema giustizia (avvocati, commercialisti; ma anche - perché no - giudici, forze dell'ordine, comuni cittadini) sulla esistenza concreta di un diverso modo di concepire la giustizia digitale. 

Il sistema Italiano di giustizia digitale si fonda, infatti, su una cacofonia di sistemi discordanti, una moltiplicazione cancerosa di regole tecniche, uno spregio totale per il valore del tempo dell’avvocato, i principi di buona amministrazione, e dei denari del contribuente. 

Questa situazione, già paradossale da tempo, è peggiorata e diventata intollerabile con l'accelerazione caotica (*) verso una digitalizzazione "anything goes" nell'Italia in pandemia.

A causa di questo stratificarsi di sistemi senza un minimo di razionalità oggi l'Italia si ritrova:

  1. Processo Civile Telematico (qui la guida "facile" del CNF), gestito dal Ministero della Giustizia. Il primo, quello che ha risucchiato decine di migliaia di colleghi nel vortice di nuovi problemi astrusi, quali l'attesa delle terza e quarta pec (si è per qualche sadica ragione scelta la pec come modalità di deposito), la nozione di busta telematica o di hash, le differenze tra i formati di file e di firma digitale, attestazioni di conformità di copie digitali o originali digitali estratti da fascicoli, copie esecutive telematiche, etc. 
  2. Processo Amministrativo Telematico (qui le istruzioni e moduli nel sito della giustizia amministrativa), gestito dalla Presidenza del Consiglio. Qui si è deciso di utilizzare dei moduli di Acrobat di lunghissima e convoluta compilazione come unica modalità di predisposizione degli atti. Dentro questi moduli devono essere "impacchettati" gli allegati ed il modulo andrà poi firmato in pades-bes (perlomeno qui è prevista solo una firma, che si considera estesa a tutti i file allegati al modulo). Il deposito si effettua via PEC e solo in casi eccezionali con upload (viene da chiedersi quale Dio crudele abbia fatto scegliere a chi decideva quest'ordine di priorità, invece che quello opposto).
  3. Processo Tributario Telematico (qui il portale PTT – SIGIT del Dipartimento della Giustizia Tributaria; in questo blog trovate diversi post al riguardo), gestito dal Ministero Economia e Finanze. Realizzato dalla Sogei. Funziona notifica via PEC e deposito con upload.
  4. Processo Telematico alla Corte dei Conti (qui il portale dei servizi online). Digitando «deposito» nel campo di ricerca, il motore restituisce «Deposito ricorso» come primo risultato. Cliccando su questo risultato si accede alla pagina del servizio, dalla quale è possibile autenticarsi tramite l’apposito collegamento. 
  5. Processo Penale Telematico (qui il Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia), 
  6. Processo Telematico di Cassazione, le regole sembrerebbero essere quelle del processo civile telematico, con la riproposizione della follia del deposito tramite PEC e tutta una serie di nuove regole formalistiche sul contenuto delle PEC di deposito. Sembrerebbe però nessuno abbia pensato a cosa succeda nel caso del fascicolo di merito nel giudizio davanti alla V sezione Civile della Cassazione, quella tributaria, posto che in quel caso sarebbe la CTR ha dover trasmettere il fascicolo alla Cassazione a seguito dell'istanza ex art. 369 c.p.c.
  7. Processo Telematico alla Corte Costituzionale (qui la piattaforma e-Cost),
  8. Processo Sportivo Telematico (qui il portale della FIGC), 
  9. Processo Telematico al Giudice di Pace. Dopo la timida apertura alla PEC descritta nella versione originaria di questo articolo, il processo civile telematico davanti al Giudice di pace è operativo dal 30 giugno 2023, con deposito telematico degli atti da parte dei difensori. Il portale Servizi online Giudice di Pace del Ministero della Giustizia consente di consultare i procedimenti e di compilare in modo guidato alcuni ricorsi. Va precisato che la compilazione e la preiscrizione sul portale non sostituiscono il deposito del ricorso: per i difensori valgono i canali del PCT; per il cittadino che agisce personalmente occorre seguire le modalità indicate dall’ufficio competente.

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Ma era necessario questo, caos, di questa cacofonia processuale-tecnologica? Esistono alternative migliori da prendere a modello?

Certo che esistono.

Il più fulgido esempio che un altro modo di fare le cose non solo è possibile, ma è già in funzione da tempo è l'Estonia.

La "Digital Nation" traccia il percorso anche in materia di percorsi telematici. I nostri burocrati ministeriali fanno finta di non vedere.

Nel video in calce, pubblicato dalla Piattaforma Unica Estone per il Processo Telematico, in meno di 5 minuti fa intuire la differenza enorme con il nostro folle e schizofrenico sistema dei 9 processi telematici.

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(*) Accelerazione che ha riguardato, ad esempio, il processo telematico di Cassazione, nel quale ci si era dimenticati - tra le altre cose - che in Cassazione anche il processo tributario è "civile", ma la trasmissione del fascicolo in quel caso non può essere messo a carico dell'avvocato con l'assurdo sistema delle 4 pec, ma deve avvenire ad opera della Commissione tributaria Regionale (che oggi utilizza il SIGIT). La cosa più logica da fare sarebbe quella di creare un collegamento nella consolle del giudice di Cassazione, che lo porti direttamente al sigit nella pagina del fascicolo relativo alla sentenza della CTR contro cui pende il ricorso. Accelerazione tentata in parte, come nel caso del giudice di page.